Misura agevolativa associata all’Investimento 16 “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” previsto nell’ambito della Missione 7 “REPowerEU” del PNRR
Il bando definisce le modalità di attuazione dell’intervento volto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell’energia.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
- essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività è principalmente concentrata nei seguenti settori:
- produzione di energia basata sui combustibili fossili e attività correlate;
- industrie ad alta intensità energetica e/o ad alte emissioni di CO2;
- produzione, noleggio o vendita di veicoli inquinanti;
- raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti;
- trattamento di combustibile nucleare, produzione di energia nucleare.
Interventi ammessi
Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 6 del decreto 13 novembre 2024, riguardanti:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;
- l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio;
- eventuali sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 (settantacinque) per cento della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua;
- diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento, max 3% delle spese di cui alle lettere 1), 2) e 3).
NB. I programmi di investimento così come eventualmente integrati, devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 102 del 2014, da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del decreto di cui all’articolo 9, comma 2, che definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici.
La predetta diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.
I programmi di investimento devono:
- riguardare una sola unità produttiva (sul territorio nazionale);
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- rispettare il principio DNSH.
Agevolazioni
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 320.000.000,00 di cui:
- il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- il 40% alle micro e piccole imprese.
Qualora, in fase di definizione della graduatoria le risorse destinate alle riserve di cui sopra non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite, rispettivamente, ai restanti territori ovvero alle imprese di media dimensione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a € 30.000,00 e non superiore a € 1.000.000,00 nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica.
La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025.
Alla domanda deve essere allegata anche ulteriore documentazione prevista dal decreto, in particolare una relazione tecnica asseverata da geologi, architetti, geometri, ingegneri o periti industriali, anche facenti parte dell’organico del soggetto proponente, iscritti agli albi di competenza, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto Attuatore.