Fondo per il sostegno alla transizione industriale
(DD 23/12/2024)
Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Questi fondi sono previsti dal PNRR nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” il cui sotto investimento 1 relativamente alle finalità connesse all’efficienza energetica dei processi di produzione e alla sostenibilità dei medesimi, anche ai fini dell’economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse, che dispone di una dotazione totale di 750 milioni di Euro.
Beneficiari
Imprese di qualsiasi dimensione già attive nel registro delle imprese alla data della domanda e operanti nel settore estrattivo e manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Le stesse proponenti non devono trovarsi in liquidazione volontaria e/o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. Inoltre, non devono essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Interventi ammessi
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione per singola unità produttiva, eventualmente integrando nel programma più obiettivi ammessi dal Fondo. È facoltà dell’impresa presentare più domande di agevolazione a condizione che riguardino diverse unità produttive.
I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024.
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali.
Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente all’intervento.
Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.
Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014.
Agevolazioni
La dotazione finanziaria ammonta a Euro 400.000.000,00.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.
Le agevolazioni inoltre prevedono maggiorazioni in base a:
- tipo di investimento proposto
- dimensione dell’impresa proponente
- zona della Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027), in cui insiste l’unità produttiva di riferimento
Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il 50% delle risorse è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).
Spese complessive ammissibili: tra Euro 3.000.000,00 e 20 Euro 3.000.000,00
Durata del programma di sviluppo agevolato: massimo 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi).
Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.
I programmi di investimento inoltre devono rispettare il divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e successive modificazioni e integrazioni, e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e europea applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e alle relative schede tecniche applicabili.
Presentazione delle domande
Tramite piattaforma Invitalia, dal 5 febbraio 2025 (h 12:00) al 8 aprile 2025 (h 12:00).